Gentile esercente

sottolineiamo quanto risulti fondamentale il monitoraggio del rischio Legionellosi nelle attività aziendali. Ciò trova fondamento già nel testo unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008) che al Titolo II Luoghi di lavoro, capo I, articolo 64, allegato IV,  requisiti dei luoghi di lavoro: 1.9 obbliga la sanitizzazione degli impianti idrici e aeraulici.

Per maggiori dettagli consulta il Testo Unico 81/2008

In particolare, ai punti 1.9.1.3. 1.9.1.4. dedicati all’aerazione nei posti di lavoro, si prescrive testualmente:

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

L’articolo 63 prevede al comma 1 che i luoghi di lavoro debbano essere conformi a quanto specificato in allegato IV.

Colui che ha il dovere di provvedere a ciò è il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 64 comma 1.

Se invece tale soggetto non dovesse provvedere, è punito dall’articolo 68 comma 1 lettera B con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Riguardo alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, ricordiamo quanto contenuto in un documento della Regione Lombardia precedente al Decreto legislativo 81/2008, ma già con indicazioni chiare riguardo alla valutazione nei luoghi di lavoro;

in “Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio ex art. 4 D. Lvo 626/94”,  nell’allegato relativo agli orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro, con riferimento a esempi di situazioni e attività lavorative che richiedono una valutazione del rischio, si parla espressamente del rischio di “infezioni dovute all’esposizione non intenzionale a microorganismi (per es: Legionella, liberata dai sistemi radianti di raffreddamento)”. Ricordiamo che la Legionella è citata anche dal Decreto Legislativo 81/2008 come agente biologico del gruppo 2 (un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori), inserita nell’allegato XLVI. Dunque un agente biologico soggetto all’articolo 271, relativo alla valutazione dei rischi biologici.

Infine, riportiamo alcune informazioni tratte dalle “ Linee guida prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia” emanate con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 1751 del 24 Febbraio 2009 della Regione Lombardia.

Le linee guida, che tengono conto di differenti documenti emanati a livello nazionale (dalle linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 4 Aprile 2000 alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008), trattano diversi punti:

– la sorveglianza della legionellosi: sistemi e flussi informativi;
– gli  interventi delle strutture e impianti per prevenzione e controllo delle legionellosi;
– i controlli dell’ASL
– le modalità di campionamento, trasporto e conservazione dei campioni.

In particolare, il documento ci ricorda che in Lombardia la legionellosi ha “presentato un incremento significativo negli ultimi anni, per attestarsi, dal 2005, su un valore medio di 350 casi/anno”. Incremento dovuto da una parte alla disponibilità di test diagnostici di semplice utilizzo, dall’altra alla crescente quota di soggetti anziani e con grave deperimento organico.

CATEGORIA DI ESPOSTI:

  • Tutti i dipendenti che per qualunque motivo possono essere esposti all’agente biologico (maggiormente a rischio le addette alla pulizia delle camere degli alberghi, il giardiniere, ecc..);
  • I dipendenti addetti alla manutenzione degli impianti idrico e di condizionamento;
  • Ditta esterna incaricata della manutenzione.

Dalla valutazione del rischio dovrà scaturire un registro relativo alle operazioni di salvaguardia e prevenzione da eseguire. Tale registro non è un mero registro di quanto è stato fatto ma deve evidenziare anche un sistema di gestione che deve contenere:

1) Analisi del rischio collegato alle caratteristiche degli impianti
2) Individuazioni delle fasi critiche dell’operatività degli impianti
3) Programma temporale degli interventi di manutenzione.