DPCM del 02 Marzo 2021

DPCM del 02 Marzo 2021

covid-19

Nuovo Dpcm del 02 marzo 2021

E’ stato firmato il Dpcm 2 marzo 2021 che entrerà in vigore sabato 6 marzo con durata fino al 6 aprile.

Fermo restando che per tutta la provincia di Brescia è in vigore l’ordinanza regionale che ci colloca in zona arancione rafforzato fino al 10 marzo, qui di seguito una sintesi di alcune delle disposizioni del Dpcm.

“E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”

Rimane la possibilità di visitare in due parenti e amici ma è comunque «fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

Viene mantenuta l’interdizione a muoversi dalle 22 alle 5 del giorno successivo “salvo comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”

Il Dpcm prevede la divisione per colori dell’Italia con l’aggiunta della fascia bianca per le regioni che “si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività”.

Rimane il divieto di spostamento tra le regioni, anche se si trovano in fascia bianca o gialla. Si può uscire soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, con il modulo di autocertificazione.

PER LE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE – Il ministero della Salute precisa in una nota: “A proposito delle notizie di stampa riguardanti la disciplina delle ‘attività dei servizi di ristorazione’ in relazione all’asporto, si precisa che è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice Ateco 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto“.

Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in fascia gialla o arancione.
Nelle seconde case può andare soltanto il nucleo familiare e solo se la casa non è abitata da altri. Bisogna dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021 .
Se la casa è in zona arancione scuro o rossa non ci si può andare.
Chi vive in zona arancione scuro o rossa non può andare nelle seconde case anche se si trovano in fascia bianca, gialla o arancione.

Leggi il testo completo.

DPCM del 02 Marzo 2021

DPCM del 03 Dicembre 2020

covid-19

Nuovo Dpcm del 03 dicembre 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in “zona arancione” a partire da domenica 29 novembre ed almeno fino al 12 dicembre prossimo.

In sintesi
– Fino al 20 dicembre si può uscire dalla propria regione se si trova in fascia gialla (per ora la Lombardia è arancio) per andare in un’altra regione sempre in fascia gialla.

– Gli spostamenti da e per le regioni che sono in fascia rossa o arancione (Lombardia) sono consentiti solo per «comprovate esigenze», legate al lavoro, alla salute e all’urgenza. In zona arancione permane il divieto di spostamento tra comuni.

– Dal 21 dicembre al 6 gennaio spostamenti sempre vietati da una regione all’altra,

– Il 25/26 dicembre e l’1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un comune all’altro,

salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

– È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

– Viene mantenuto il divieto di mobilità dalle 22 alle 5. Il primo gennaio viene esteso fino alle 7.

– Scuola: dal 7 gennaio riprende la didattica in presenza alle superiori per il 75%.

– Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

– Aperte le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e gli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

– Fortemente raccomandato il contingentamento per i festeggiamenti natalizi. Durante i pranzi e le cene natalizie è fortemente consigliato non invitare i non conviventi e comunque proteggere le persone anziane e con fragilità, anche utilizzando il distanziamento e le mascherine quando non si sta a tavola.

– Possibilità di apertura dei negozi fino alle 21. Nei centri commerciali i negozi non rientranti nelle categorie indispensabili devono rimanere chiusi nei festivi e prefestivi.

Per approfondimenti leggi le misure in Regione Lombardia.

DPCM del 03 Novembre 2020

DPCM del 03 Novembre 2020

linee guida settore ricettivo

Nuovo Dpcm del 03 novembre 2020 e Ordinanza Ministro della Salute – Lombardia zona rossa

L’ Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’.

Fermo restando quanto previsto a livello nazionale dal 👉Dpcm del 3 novembre si aggiungono per la Regione Lombardia ulteriori misure di contenimento del contagio.

Le misure saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.⤵️
❌Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (Autodichiarazione – modello per gli spostamenti);

❌Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

❌Sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;

❌Chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;

✅ Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;

❌Sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM;

❌Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP;

✅È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

📍Didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;

📍Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni.

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all’aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni rimangono in vigore per almeno 15 giorni.

Leggi il testo completo del DPCM e gli allegati.

DPCM del 24 Ottobre 2020

DPCM del 24 Ottobre 2020

Coronavirus, nuovo Dpcm del 24 ottobre 2020

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 26 ottobre al 24 novembre.

Un estratto del DPCM:
a decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
– dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 (in Regione Lombardia fino alle ore 23.00) la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Ad integrazione del DPCM, in Regione Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune disposizioni, tra cui le principali sono:

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
In Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
DIVIETO CONSUMO DI ALCOLICI IN LUOGHI PUBBLICI

Il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico è sempre vietato.

Leggi il testo completo del DPCM e gli allegati.

Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21 Ottobre 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21 Ottobre 2020

formazione aggiornamento alimentaristi corso

Coprifuoco in Lombardia dal 22 ottobre 2020 e nuove regole anti-assembramento e anti-movida

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Dal 22 ottobre 2020, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Leggi il testo completo dell’Ordinanza Ministero della Salute.

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.
Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:

CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:
– grandi strutture di vendita,
– esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:
– generi alimentari,
– alimenti e prodotti per animali domestici,
– prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
– prodotti per l’igiene della casa,
– piante e fiori e relativi prodotti accessori.
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

SAGRE E FIERE
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:

MISURE ANTI-MOVIDA
– Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
– con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;

– resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;

– sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);

– è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;

– è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

Leggi il testo completo dell’Ordinanza Regione Lombardia 623.

Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.

Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21 Ottobre 2020

DPCM del 18 Ottobre 2020

Sintesi del DPCM 18 ottobre 2020

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
  • Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
  • Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
  • Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
  • Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
  • Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
  • L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
  • Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  • Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
  • Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
  • Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  • Il dpcm entrerà in vigore domani 19 ottobre  e sarà efficace fino al 13 novembre 2020.

Leggi il testo completo e gli allegati.