Ordinanza Regione Lombardia del 16 Ottobre 2020

Ordinanza Regione Lombardia del 16 Ottobre 2020

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NUOVA ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA

L’Ordinanza è frutto del confronto che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone, condivisa telefonicamente con il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Misure anti-movida:

  • Le attività di ristoranti, pizzerie, trattorie e altre attività simili sono consentite sino alle ore 24.00; tale misura non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
  • Le attività di bar, pub, birrerie e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande simili sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività è consentito dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aereostazioni.
  • E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
  • E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
  • I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio

  • Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
  • Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
  • Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
  • Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
  • Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

Per approfondimenti leggi QUI

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il 10 settembre il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 604, che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre.
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre.

È confermato l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
Quando ci si trova all’aperto, la mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il DPCM del 7 settembre, inoltre, conferma l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM del 7 agosto 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva.

Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento) e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Sono inoltre prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni per le seguenti attività:
• Tirocini, volo e navigazione da diporto, addestramento di animali, gestione della fauna selvatica (così come definite ai paragrafi 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020);
• Sport di contatto (Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020);
• Celebrazioni religiose (paragrafo 1.5 dell’Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020);
• Ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna (Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020).

L’Ordinanza n. 604, inoltre, aggiorna le LINEE GUIDA contenenti gli indirizzi operativi validi per i SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA’.
A questa pagina è possibile consultare le linee di indirizzo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 604, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Con il DPCM del 7 settembre 2020, inoltre:
• è consentito l’ingresso in Italia di persone anche non conviventi con cui c’è una “comprovata e stabile relazione affettiva”. Per ulteriori informazioni sugli ingressi in Italia vedere il paragrafo dedicato in basso,
• è confermata la sospensione delle attività di ballo nelle discoteche, sale da ballo e altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso,
• vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico.

Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il presidente Attilio Fontana ha firmato la nuova Ordinanza n. 590: le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.

L’Ordinanza n. 590 dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato.
Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno.
Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.

L’Ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi. Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito un massimo di 350 presenti; per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).

Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.
L’Ordinanza del 31 luglio conferma quanto disposto dall’Ordinanza 573 del 29 giugno ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5 per quanto riguarda:
• Gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia.
• La ripresa dei tirocini anche in presenza.
• Le attività di volo e la navigazione da diporto.
• Le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate
• Lo svolgimento di censimenti e l’attuazione di piani di controllo della fauna selvatica.
• Lo svolgimento di eventi sportivi “a porte chiuse”.

Resta valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

Sono inoltre confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 conferma le ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ e aggiorna le schede:
• Piscine
• Noleggio veicoli e altre attrezzature
• Parchi tematici, faunistici e di divertimento
• Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

Qui l’elenco completo delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

CONSULTA LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE.

Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 580 del 14 luglio 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il presidente Attilio Fontana ha firmato la nuova Ordinanza n. 580: le disposizioni hanno validità da mercoledì 15 luglio fino a venerdì 31 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).

L’Ordinanza del 14 luglio conferma le disposizioni già previste dall’Ordinanza 573 del 29 giugno ai paragrafi 1.2.3, 1.4 e 1.5, tra cui:

– le prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
– La misurazione della temperatura dei clienti / utenti continua ad essere fortemente raccomandata, mentre è obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
– Le indicazioni per gli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia.
– Le indicazioni per la ripresa dei tirocini anche in presenza.
– Le indicazioni per le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate.
– Le indicazioni per le attività di volo e la navigazione da diporto.
Rimane inoltre valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 580 prevede inoltre l’aggiornamento delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative.
Tra le novità si segnalano:
– deroga al distanziamento nei rifugi per gruppi organizzati fino a 10 persone che, sotto la propria responsabilità, ne facciano espressamente richiesta in fase di prenotazione,
– permesso il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti negli spazi esterni di discoteche e sale da ballo, e in altre attività danzanti all’aperto,
– nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona ecc., è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani,
– nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una costante disinfezione (ad es. carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nell’Allegato 1.

Qui l’elenco completo delle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’:

CONSULTA LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE.

Ordinanza Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il 29 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
Viene confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Nei cinema, arene, anfiteatri all’aperto non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante lo svolgimento delle rappresentazioni. Resta comunque obbligatorio portare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso verso l’uscita.

NUOVE ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 1° LUGLIO
– Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, così come disciplinato dall’art.21 della Legge Regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’.
– Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
– Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.

RIPARTONO DAL 10 LUGLIO
Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all’aperto.
Si prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.

MISURE DI SICUREZZA ATTENUATE PER:
Centri estivi
Piscine condominiali
Rifugi alpinistici ed escursionistici

CONSULTA LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE.

Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020

Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

Il 12 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020.
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 566 di Regione Lombardia sono valide da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

Ripartono dal 15 giugno le seguenti attività:

  • spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
  • sagre locali
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
  • sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

CONSULTA LE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE.