etichettatura cibo

Il 09 maggio 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. N. 231/2017 recante le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti.
Le disposizioni di maggior interesse per le imprese rappresentate riguardano:

  • l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
  • la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
  • la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto (es.: glutine – allergene – contenuto nelle tagliatelle al ragù alla bolognese, tiramisu…);
  • l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.

Approfondimento

Il decreto 231/2017 che stabilisce le norme sanzionatorie in materia di corretta etichettatura degli alimenti, all’art. 19 detta disposizioni per tutte le categorie di alimenti non preimballati, vale a dire:

  1. prodotti che vengono offerti in vendita senza imballaggio (prodotti venduti sfusi);
  2. prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore (direttamente al banco);
  3. prodotti preimballati per la vendita diretta (c.d. preincartati);
  4. prodotti somministrati dalle collettività (ristoranti, bar, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, banco di vendita fisso o mobile, in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.

Obbligo di informazione preventiva del consumatore finale riguardo gli allergeni (per prodotti non preimballati)

L’articolo 19, al comma 1 prevede che i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio e i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente (registro, raccoglitore di schede), anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.
Al comma 2 si dispone che sul cartello (o altro supporto) devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti (nell’elenco ingredienti devono essere evidenziate le sostanze o prodotti di cui all’Allegato II: allergeni);
  • le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  • la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;

Obbligo di informazione preventiva del consumatore finale riguardo gli allergeni (per prodotti somministrati)

In particolare, per quanto riguarda il punto 4 di cui sopra, vale a dire i prodotti somministrati in bar, ristoranti e in generale nei Pubblici Esercizi, il decreto ha introdotto le disposizioni applicative del nuovo obbligo informativo che sono tenuti a rispettare i Pubblici Esercizi e riguardanti l’indicazione della presenza nei piatti proposti degli allergeni.

L’informazione della presenza di allergeni deve essere fornita in modo che sia riconducibile a ciascun alimento prima che lo stesso sia servito al consumatore finale.

Tale indicazione deve essere apposta:
– sul menù o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali (in quest’ultimo caso le informazioni dovranno essere riportate anche su un’apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale);
– in alternativa, l’avviso della possibile presenza degli allergeni, può essere riportato sul menù o su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni. Anche in questo caso sarà però necessario avere una documentazione scritta e facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale.

Inoltre, si ribadisce l’importanza per i Pubblici Esercizi – che si trovano ad essere l’ultimo anello della filiera prima del consumatore – di ricevere dai propri fornitori informazioni precise, complete e corrette dei prodotti oggetto di somministrazione al fine di poter a loro volta informare correttamente i loro clienti.

Decongelato

Risulta altresì di particolare interesse, la disposizione che impone l’inserimento dell’indicazione di “decongelato” anche per i prodotti somministrati, salvo i casi di deroga specificamente individuati nell’Allegato VI del Regolamento UE n. 1169/2011.

In sostanza tale obbligo sussiste quando la sua omissione potrebbe indurre in errore l’acquirente, mentre non si applica:

  • agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
  • agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  • agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Pertanto, tra i casi di esenzione dovrebbero rientrare i prodotti serviti dalle collettività, quindi anche bar e ristoranti, poiché molto spesso i prodotti decongelati sono ingredienti di un prodotto finale (es. vongole negli spaghetti) ed i cibi serviti al ristorante non sono suscettibili di successive utilizzazioni da parte del consumatore.

Tuttavia, occorre fare attenzione, in quanto un consolidato orientamento della giurisprudenza penale ha più volte ribadito che l’omessa indicazione di prodotto congelato è suscettibile di rientrare nel reato di frode in commercio. Allo stato, dunque, sussiste una differente valutazione della medesima fattispecie sul piano della sanzione penale e di quella amministrativa. Infatti, nonostante le summenzionate deroghe recepite dal D.Lgs n. 231/2017, non si può nascondere che l’omessa indicazione di prodotto congelato può ancora andare incontro a sanzioni penali, criticità che la Federazione intende affrontare e superare promuovendo tutte le azioni necessarie.

Altri obblighi

Infine, ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 19 vengono confermate le disposizioni già in essere con il vecchio art. 16 relativamente all’indicazione delle informazioni

  • per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello con l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso. (sanzione da 500 a 4000 euro);
  • l’acqua trattata (le acque non preconfezionate, somministrate sfuse nei bar ristoranti ed altri pubblici esercizi, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica;
  • i prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni delle informazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

Sanzioni

Nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi informativi sui prodotti non preimballati, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 23, e segnatamente:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria generale da 1.000 a 8.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 19;
  • una sanzione da 3.000 a 24.000 euro per l’omissione dell’indicazione degli allergeni presenti nei prodotti venduti o somministrati;
  • una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per chi rende l’indicazione con modalità difformi da quelle previste, sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4.000 se la violazione riguarda solo aspetti formali;
  • una sanzione da 500 a 4.000 per l’operatore del settore alimentare che omette nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore o alla collettività le indicazioni obbligatorie.

Le sanzioni per l’omessa indicazione degli allergeni risultano le più alte anche se giova precisare che l’art. 27 prevede che per le microimprese, la sanzione amministrativa sia ridotta fino ad un terzo.

Inoltre è prevista l’irrogazione della sanzione in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e se il pagamento della stessa è effettuato entro cinque giorni dalla notificazione, vi potrà essere l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo.

Il comma 2 dell’art. 27 prevede poi per queste violazioni l’istituto della la c.d. diffida consistente nella possibilità, in caso di violazioni sanabili, che l’organo di controllo – che per la prima volta accerta la violazione – diffidi l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni e procedendo alla contestazione formale solo in caso di mancata ottemperanza.

Si ricorda inoltre che l’Autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni descritte è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’Agricoltura.

Di seguito il link riconducibile al dispositivo di legge:
http://www.altalex.com/api/createsentenzapdf/8ce766c7-4c0f-48d9-a2bd-624f2d61122f

Per qualsisia necessità restiamo a disposizione
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