Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Il 17 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 547, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020.

Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia hanno validità fino al 31 maggio 2020.

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

L’Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.

Sono consentite le seguenti attività commerciali, artigianali e di servizi nel rispetto delle LINEE DI INDIRIZZO per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’ALLEGATO 1:

RISTORAZIONE (.pdf)
STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE (.pdf)
STRUTTURE RICETTIVE (.pdf)
ACCONCIATORI ED ESTETISTI (.pdf)
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E AGENZIE DI VIAGGI (.pdf)
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (.pdf) (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
UFFICI APERTI AL PUBBLICO (.pdf)
MANUTENZIONE DEL VERDE (.pdf)
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, LUOGHI E MONUMENTI STORICI E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI (.pdf)

nonchè nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.

Sono altresì consentite le seguenti attività nel rispetto delle linee guida di cui all’ ALLEGATO 2 – LINEE GUIDA REGIONALI

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (.pdf) (guide alpine e maestri di sci)
GUIDE TURISTICHE (.pdf)
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI e BIVACCHI (.pdf)
STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (.pdf) (VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI)
PARCHI FAUNISTICI (.pdf)

nonchè nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.