Obbligo dell’esercente – scadenze varie
Regolamento CE 852/2004
HACCP – disciplina dell’autocontrollo e rintracciabilità prodotti alimentari
L’azienda nella persona del datore di lavoro, che è responsabile anche penalmente, deve o fare elaborare il Manuale di Autocontrollo.
Il Capitolo XII del Regolamento CE 852/2004, relativamente alla formazione del personale, testualmente dispone che gli operatori del settore alimentare devono assicurare:
- che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
- che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP;
- che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.
Formazione ed aggiornamenti per gli operatori del settore alimentare che provvedono alla formazione ed aggiornamento del proprio personale addetto alle varie fasi, dalla produzione alla somministrazione finale (Capitolo XII del Regolamento CE 852/2004)
Prima formazione obbligatoria, successivamente il datore di lavoro potrà provvedere in proprio verbalizzandone data e contenuti formativi.
D. Lgs 81/2008
Sicurezza dei Lavoratori e Norme di Competenza del Ministero del Lavoro
L’azienda nella persona del datore di lavoro, che è responsabile anche penalmente, deve:
- valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- elaborare un documento per iscritto dell’avvenuta valutazione dei rischi;
- custodire il documento presso l’azienda.
I responsabili, gli addetti dei servizi prevenzione e protezione nonché tutti i collaboratori dipendenti sono tenuti a frequentare corsi di prima formazione ed aggiornamento temporale Lavoratori e Preposti, R.S.P.P. ed R.L.S.
E’ previsto anche che il datore di lavoro possa svolgere le mansioni proprie del servizio prevenzione e protezione, a condizione che frequenti apposito corso di formazione.
Il datore di lavoro, i responsabili, gli addetti dei servizi prevenzione e protezione nonché tutti i collaboratori dipendenti sono tenuti a frequentare corsi di prima formazione ed aggiornamento temporale per tutti, in particolare:
- DL, agg. Quinquennale,
- RSPP, agg. Quinquennale,
- PREPOSTO agg. Biennale,
- RLS, agg. Annuale,
- LAVORATORI, agg. Quinquennale.
Disposizioni sul primo soccorso aziendale
Regolamento Salute 15.7.2003 Gu 3.2.2004
Ministero della Salute decreto 15.7.2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul primo soccorso aziendale.
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerando le altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
I responsabili e gli addetti dei servizi prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di prima formazione ed aggiornamento con cadenza triennale (Art. 3 comma 3 punto 5 del D.M.15-7-2003 n. 388)
Predisporre squadra primo soccorso per Aziende che superino i 5 collaboratori dipendenti
Prevenzione incendi
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti i criteri diretti ad individuare:
- misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all’art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
Deve essere presente in azienda almeno un addetto che abbia frequentato il corso di antincendio.
Si consiglia un aggiornamento con cadenza triennale-quinquennale, in base alla valutazione del rischio
Predisporre squadra antincendio per Aziende che superino i 5 collaboratori dipendenti
Messa a terra
Deve essere certificata periodicamente, da due a cinque anni, a seconda dell’attività da un organismo Notificato al Ministero Industria Commercio ed Artigianato con la dichiarazione rilasciata ai sensi della L 46/90.
Impianto elettrico
Certificazione da parte dell’installatore ai sensi della L 46/90.
Impianto termico
Certificazione da parte dell’installatore ai sensi della L 46/90.
Impianto gas
Certificazione da parte dell’installatore ai sensi della L 46/90.
Nel caso di deposito del gas attraverso contenitore con peso maggiore di 70 kg deve essere presente la documentazione dei VV.FF.
Macchinari
Devono riportare la marchiatura CE.